PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Ordine professionale dei tecnici laureati in ingegneria).

      1. È istituito l'Ordine professionale dei tecnici laureati in ingegneria, di seguito denominato «Ordine», al quale sono iscritti i soggetti in possesso dei titoli di studio universitari abilitanti all'esercizio della professione per tutte le classi di laurea triennali dei settori tecnico-ingegneristici, nonché, in fase transitoria, i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei periti agrari e dei periti agrari laureati e degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Presso l'Ordine è istituito l'albo dei tecnici laureati in ingegneria, di seguito denominato «albo».
      2. A seguito dell'iscrizione all'Ordine, i professionisti conseguono il titolo di «ingegnere tecnico», seguito dalla definizione del proprio ambito di competenza.

Art. 2.
(Delega al Governo per la confluenza nell'Ordine dei soggetti attualmente iscritti agli albi professionali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rappresentanti delle professioni interessate, un decreto legislativo per la definizione della disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ordine nonché delle modalità di confluenza nell'Ordine stesso dei soggetti attualmente iscritti agli albi professionali di cui all'articolo 1,

 

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comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle modalità per la costituzione e la composizione del Consiglio nazionale e dei consigli locali dell'Ordine, nonché dei relativi organi esecutivi, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alla lettera b), alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno;

          b) istituzione di distinte sezioni dell'albo, individuate in base ai diversi percorsi formativi di cui alla lettera d);

          c) determinazione delle figure professionali e dei relativi profili di competenze in ambito tecnico-ingegneristico, in coerenza con il percorso formativo di cui alle lettere d) e e), fatte salve le competenze degli iscritti agli albi di cui all'articolo 1, comma 1, confluiti nell'Ordine ai sensi della presente legge;

          d) istituzione di lauree triennali specialistiche che costituiscano titolo di accesso esclusivo per l'iscrizione all'Ordine e per l'esercizio della libera professione;

          e) determinazione delle prove dell'esame di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'albo, con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi in convenzione fra le università e l'Ordine, e previsione dell'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato qualora il percorso formativo universitario sia preceduto da diploma ottenuto presso il liceo tecnologico nello stesso indirizzo della laurea triennale specialistica conseguita ai sensi della lettera d);

          f) adozione di norme transitorie che prevedano, per i soggetti attualmente iscritti negli albi professionali di cui all'articolo 1, comma 1, la confluenza nell'Ordine mantenendo le competenze e l'anzianità di iscrizione, in fase transitoria, nonché, per i laureati triennali iscritti nelle sezioni B dei medesimi albi, la facoltà di optare per la migrazione nell'Ordine

 

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alle medesime condizioni degli iscritti ai collegi;

          g) adozione di norme transitorie che garantiscano, per la durata di due mandati a decorrere dalla data di scioglimento degli organi direttivi di cui all'articolo 4, comma 1, la distribuzione delle cariche nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuna delle sezioni dell'albo un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno all'interno degli organi collegiali;

          h) adozione di norme transitorie che definiscano le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli organismi nazionali e locali degli attuali collegi nei rispettivi organismi territoriali dell'Ordine, definendone altresì l'ambito territoriale e le procedure per la prima elezione.

Art. 3.
(Delega al Governo per l'unificazione degli enti di previdenza e assistenza dei settori tecnico-ingegneristici).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle casse e agli enti di previdenza dalla normativa vigente, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, della Gestione separata dei periti agrari e della Gestione separata degli agrotecnici finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, anche al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque,

 

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nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi degli enti previdenziali interessati, adottati con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo decisionale di ciascuno degli enti previdenziali interessati, sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994;

          b) applicazione da parte degli enti coinvolti nel processo di unificazione del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le prestazioni già maturate, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti ciascuna gestione;

          c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle casse, al processo di unificazione;

          d) esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione;

          e) disciplina della durata degli organi degli enti coinvolti, secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 4.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

 

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Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

      1. Il Governo, nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 2 e 3, disciplina la durata dei Consigli nazionali, dei consigli dei collegi locali e degli organi degli enti previdenziali in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dai medesimi articoli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la facoltà per i consigli locali di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato;

          b) prevedere l'eventuale proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno per un anno successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Disposizione finanziaria).

      1. All'istituzione dell'Ordine e all'unificazione degli enti di assistenza e previdenza di cui all'articolo 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.